Capo I

Art. 26

Disposizioni riguardanti i consorzi di mi glioramento fondiario .

In vigore dal 23 mag 1999
(Disposizioni riguardanti i consorzi di mi glioramento fondiario). 1. Il secondo comma dell' delle norme approvate con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è sostituito tal seguente: "Ai consorzi di miglioramento fondiario sono applicabili le disposizioni degli , ultimo comma, 55, 57, 60, 62, 66 e 67". 2. Ai consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado già operanti si applicano le disposizioni dell' delle norme approvate con il citato regio decreto n. 215 del 1933, e la loro costituzione viene riconosciuta dall'origine.
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