Capo I

Art. 24

Divieto di estensione di decisioni giurisdizionali nella materia del pubblico impiego .

In vigore dal 23 mag 1999
(Divieto di estensione di decisioni giurisdizionali nella materia del pubblico impiego). 1. Per il triennio 1999-2001 è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo I, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, nella materia del pubblico impiego. La disposizione del presente comma non si applica alle controversie nelle quali siano parti pubblici impiegati ricorrenti o resistenti in grado di appello, qualora questioni identiche a quelle dedotte in giudizio siano già state decise in sede giurisdizionale in senso favorevole ad altri soggetti versanti nella medesima posizione giuridica dei ricorrenti o resistenti.
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