Capo I

Art. 23

Personale del Consorzio universitario a distanza .

In vigore dal 23 mag 1999
(Personale del Consorzio universitario a distanza). 1. I1 personale dipendente dal Consorzio universitario a distanza, per il quale è stato dichiarato il fallimento con sentenza depositata il 30 aprile 1998, ancorchè in cassa integrazione alla medesima data, partecipa a domanda ad appositi concorsi che possono essere banditi dalle università statali di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria ai fini dell'inquadramento nei ruoli del personale tecnico-amministrativo delle università stesse, nel rispetto delle professionalità acquisite, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
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urn:nir:stato:legge:1999-05-17;144#art-23

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