Capo I
Art. 18
Accesso delle università agli accordi di programma .
In vigore dal 23 mag 1999
(Accesso delle università agli accordi di
programma).
1. L', comma 1, del decreto- legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, si interpreta nel senso che le università possono accedere ai finanziamenti oggetto degli accordi di programma di cui all' della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e al decreto- legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, a condizione in ogni caso che siano entrati in vigore gli statuti di autonomia da adottare ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168.
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