Capo I
Art. 35
Disposizioni sulla trasformazione dell'Ente nazionale di assistenza al volo in società per azioni
In vigore dal 23 mag 1999
(Disposizioni sulla trasformazione dell'Ente
nazionale di assistenza al volo in società per azioni
1. In deroga a quanto previsto al comma 2 dell' della legge 21 dicembre 1996, n. 665, l'Ente nazionale di assistenza al volo è trasformato in società per azioni entro il 31 dicembre 2000, previa verifica delle condizioni della trasformazione medesima e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Le azioni della società per azioni che deriverà dalla trasformazione dell'Ente nazionale di assistenza al volo sono attribuite al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministro dei trasporti e della navigazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-05-17;144#art-35