Capo I

Art. 38

Forestazione ambientale .

In vigore dal 23 mag 1999
(Forestazione ambientale). 1. Per il conseguimento di specifici Obiettivi nell'ambito dell'attività di forestazione come definita dal Ministero per le politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nei termini stabiliti dall', comma 26, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la gestione liquidatoria dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta può costituire una società per azioni. Per tale finalità e per le ulteriori necessità della liquidazione, in attuazione delle disposizioni di cui all', comma 3, della medesima legge 23 dicembre 1998, n. 448, è autorizzata la contrazione con la Cassa depositi e prestiti di un mutuo decennale integrativo nei limiti dell'onere di ammortamento annuo complessivo stabilito dall' del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421.
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