Trattato
Art. 7
Divisione della domanda e della registrazione
In vigore dal 22 apr 1999
Divisione della domanda e della registrazione
1) (Divisione della domanda) Ogni domanda vertente su più prodotti o servizi (di seguito denominata "domanda iniziale") può,
i) almeno fino alla decisione dell'ufficio relativa alla registrazione del marchio,
ii) nel corso di ogni procedura di opposizione alla decisione dell'ufficio di registrazione del marchio,
iii) durante ogni procedura di ricorso contro la decisione di registrare il marchio,
essere divisa dal depositante o su sua richiesta, in più domande (di seguito denominate "domande parziali"), i prodotti o i servizi della domanda iniziale essendo ripartiti tra le domande parziali. Le domande parziali conservano la data di deposito della domanda iniziale e se del caso il beneficio del diritto di priorità.
b) Con riserva del capoverso a), ogni Parte contraente è libera di imporre condizioni per la separazione di una domanda, ivi compreso il pagamento delle tasse.
2)Divisione della registrazione Il capoverso 1) si applica mutatis mutandis alla divisione di una registrazione. Questa divisione è
autorizzata
i) nel corso di ogni procedura nella quale la validità della registrazione è contestata da terzi davanti all'ufficio;
ii) nel corso di ogni procedura di ricorso contro una decisione presa dall'ufficio nel quadro della procedura sopracitata;
Tuttavia una Parte contraente può escludere la possibilità di dividere le registrazioni se la sua legislazione consente a terzi di fare opposizione alla registrazione di un marchio prima che sia registrato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-03-29;102#art-t-7