Trattato

Art. 11

Cambiamento di titolare

In vigore dal 22 apr 1999
Cambiamento di titolare 1) cambiamento di titolare della registrazione a) In caso di cambiamento riguardo alla persona del titolare, ciascuna Parte contraente conviene che la domanda all'ufficio di annotare il cambiamento nel suo registro di marchi, già presentata in una comunicazione firmata dal titolare o dal suo mandatario o dalla persona che è divenuta proprietaria (di seguito denominata "nuovo proprietario") o dal suo mandatario, ed indica il numero della registrazione in questione ed il cambiamento da annotare. Per quanto concerne i requisiti relativi alla presentazione della richiesta nessuna Parte contraente respinge la richiesta: i) quando la richiesta è presentata per iscritto sotto forma cartacea, a condizione che sia compilata, con riserva del comma 2)a), su un formulario corrispondente al formulario di richiesta previsto nel regolamento di esecuzione; ii) quando la Parte contraente autorizza la trasmissione di comunicazioni all'ufficio per fax e la richiesta è in tal modo trasmessa, se il documento cartaceo ottenuto mediante la trasmissione corrisponde, con riserva del comma 2)a), al formulario di richiesta di cui al punto i). b) Quando il cambiamento del titolare deriva da un contratto, ogni Parte contraente può esigere che esso sia menzionato nella richiesta e che sia accompagnato, a scelta della parte richiedente da uno dei seguenti documenti: i) una copia del contratto; potrà essere richiesto che tale copia sia certificata conforme all'originale da un pubblico ufficiale o da ogni altra autorità pubblica competente; ii) un estratto del contratto che stabilisce il cambiamento di titolare; potrà essere richiesto che questo estratto sia certificato conforme all'originale da un pubblico ufficiale o da ogni altra autorità pubblica competente; iii) un certificato di cessione non certificato conforme, compilato secondo le prescrizioni del regolamento di esecuzione per quanto riguarda la forma ed il contenuto, e firmato dal titolare e dal nuovo proprietario. iv) un documento di cessione non certificato conforme, redatto secondo le prescrizioni del regolamento di esecuzione per quanto riguarda la forma ed il contenuto, e firmato dal titolare e dal nuovo proprietario. c) Quando il cambiamento del titolare deriva da una fusione, ogni Parte contraente può esigere che ciò sia indicato nella richiesta lo indichi e che sia accompagnato dalla copia di un documento emanante dall'autorità competente che offra la prova di questa fusione, come la copia di un estratto del registro di commercio, e che questa copia sia certificata conforme all'originale dall'autorità che ha compilato il documento, o da un pubblico ufficiale o ogni altra autorità pubblica competente. d) Quando vi sia un cambiamento riguardo alla persona di uno o più co-titolare, ma non di tutti, e che questo cambiamento risulti da un contratto o da una fusione, ogni Parte contraente può esigere che ciascuno dei co-titolari rimasti tali acconsenta espressamente al cambiamento in un documento firmato da loro stessi. e) Quando il cambiamento del titolare non deriva da un contratto o da una funzione, ma da un altro motivo, ad esempio per effetto della legge o di una decisione giudiziaria, ogni Parte contraente può esigere che ciò sia indicato nella richiesta e che quest'ultima sia accompagnata da una copia di un documento che fornisce la prova di detto cambiamento, e che questa copia sia certificata conforme all'originale dall'autorità che ha compilato il documento o da un pubblico ufficiale o da ogni altra autorità pubblica competente. f) Ogni Parte contraente può esigere che la richiesta indichi i) il nome e l'indirizzo del titolare, ii) il nome e l'indirizzo del nuovo proprietario; iii) il nome dello Stato di cui il nuovo proprietario è cittadino se è cittadino di uno Stato, il nome dello Stato in cui il nuovo proprietario ha il proprio domicilio, se del caso, ed il nome dello Stato nel quale il nuovo proprietario ha eventualmente uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio; iv) quando il nuovo proprietario è una persona giuridica la specifica forma di detta persona giuridica nonché lo Stato, e se del caso la divisione territoriale di questo Stato, la cui legislazione ha fatto da quadro alla costituzione di detta persona giuridica; v) quando il titolare ha un mandatario, Il nome e l'indirizzo di quest'ultimo; vi) se il titolare ha effettuato l'elezione di domicilio, il domicilio eletto. vii) se il nuovo proprietario ha un mandatario, il nome e l'indirizzo di quest'ultimo; viii) se il nuovo proprietario è tenuto ad effettuare un'elezione di domicilio secondo l'.2)b il domicilio eletto. g) Ogni Parte contraente può esigere che una tassa sia pagata all'ufficio per la richiesta. h) È sufficiente una sola richiesta anche quando il cambiamento concerne più registrazioni, a condizione che il titolare ed il nuovo proprietario siano gli stessi per ciascuna registrazione e che i numeri di tutte le registrazioni in questione siano indicati nella richiesta. i) Quando il cambiamento di titolare non riguarda la totalità dei prodotti o dei servizi enumerati nella registrazione del titolare e la legge applicabile consente l'annotazione di tale cambiamento, l'ufficio crea una registrazione apposita che: Indica i prodotti o i servizi interessati dal cambiamento di titolare. 2) Lingua; traduzione a) ogni Parte contraente può esigere che la richiesta, il certificato di cessione o il documento di cessione di cui al comma 1) siano redatti nella lingua o in una delle lingue ammesse dall'ufficio. b) Ogni Parte contraente può esigere che, se i documenti di cui al capoverso l)b) i) e ii), c) ed e) non sono redatti nella lingua o in una delle lingue convenute dall'ufficio, la richiesta sia accompagnata da una traduzione o da una traduzione certificata conforme del documento richiesto nella lingua o in una delle lingue ammesse dall'ufficio. 3)Cambiamento del titolare della domanda I commi 1) e 2) sono applicabili mutatis mutandis quando il cambiamento di titolare concerne una o più domande oppure una o più domande assieme ed una o più registrazioni; tuttavia, quando una domanda non ha ancora un numero o il suo numero non è noto al depositante o al mandatario, la richiesta deve consentire di identificare questa domanda in altro modo, secondo le prescrizioni del regolamento di esecuzione. 4) Divieto di altre condizioni Nessuna Parte contraente può esigere l'adempimento di requisiti diversi dai quelli enunciati ai commi 1) a 3) per quanto concerne la richiesta di cui nel presente articolo. In particolare non possono essere imposte le seguenti condizioni: i) con riserva del comma 1) c), la consegna di un certificato o di un estratto di un registro del commercio; ii) l'indicazione che il nuovo proprietario esercita un'attività industriale o commerciale nonché la prova pertinente; iii) l'indicazione che il nuovo proprietario esercita un'attività inerente ai prodotti o ai servizi che sono oggetto del cambiamento di titolarità, nonché la prova pertinente; iv) l'indicazione che il titolare ha ceduto, interamente o in parte al nuovo proprietario, la sua impresa o avviamento commerciale corrispondente, nonché la fornitura della prova pertinente. 5) Prove Ogni Parte contraente può esigere che siano fornite all'ufficio delle prove o, quando il comma l)c o e) è applicabile, delle prove supplementari, quando l'ufficio può ragionevolmente dubitare della veridicità di qualsivoglia indicazione figurante nel ricorso o in ogni documento indicato nel presente articolo.
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urn:nir:stato:legge:1999-03-29;102#art-t-11

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