Trattato

Art. 12

Rettifica di errore

In vigore dal 22 apr 1999
Rettifica di un errore 1) Rettifica di un errore relativo ad una registrazione? a) Ogni Parte contraente accetta che la richiesta di rettifica di un errore nella domanda e in un'altra richiesta comunicata all'ufficio - errore riprodotto nel suo registro di marchi o in ogni pubblicazione dell'ufficio - sia presentata in una comunicazione firmata dal titolare o dal suo mandatario, con l'indicazione del numero della registrazione in questione, l'errore da rettificare e la rettifica da apportare. Per quanto concerne i requisiti relativi alla presentazione della richiesta, nessuna Parte contraente respinge la richiesta: i) quando la richiesta è presentata per iscritto sotto forma cartacea, a condizione che sia compilata, con riserva del capoverso c), su un formulario corrispondente al formulario di richiesta previsto nel regolamento di esecuzione; ii) quando la Parte contraente autorizza la trasmissione di comunicazioni all'ufficio per fax e la richiesta è in tal modo trasmessa, a condizione che il documento cartaceo ottenuto mediante la trasmissione corrisponda, con riserva del capoverso c), al formulario di richiesta di cui al punto i). b) Ogni Parte contraente può esigere che la richiesta indichi i) il nome e l'indirizzo del titolare, ii) se il titolare ha un mandatario, il nome e l'indirizzo di quest'ultimo; iii) se il titolare ha effettuato l'elezione di domicilio, il domicilio eletto. c) Ogni Parte contraente può esigere che la richiesta sia redatta nella lingua o in una delle lingue ammesse dall'ufficio. d) Ogni Parte contraente può esigere che una tassa sia pagata all'ufficio per la richiesta. e) È sufficiente una sola richiesta anche quando la richiesta concerne più registrazioni aventi come titolare la stessa persona, a condizione che l'errore e la rettifica richiesta siano gli stessi per ciascuna registrazione e che i numeri di tutte le registrazioni in oggetto siano indicati nella richiesta. 2) Rettifica di un errore relativo ad una domanda Il comma 1) è applicabile, mutatis mutandis quando l'errore concerne una o più domande oppure una o più domande insieme ad una o più registrazioni; tuttavia quando una domanda non ha ancora un numero o il suo numero non è noto al depositante o al mandatario, la richiesta consentire di identificare questa domanda in altro modo, secondo le prescrizioni del regolamento di esecuzione. 3) Divieto di altre condizioni Nessuna Parte contraente può esigere l'adempimento di requisiti diversi dai quelli enunciati ai commi 1) e 3) per quanto concerne una richiesta di rinnovo. I seguenti elementi non potranno in particolare essere richiesti: 4) Prove ) Ogni Parte contraente può esigere che delle prove siano fornite all'ufficio quando l'ufficio può ragionevolmente dubitare che l'errore segnalato sia effettivamente un errore. 5)Errori commessi dall'ufficio. L'ufficio di una Parte contraente rettifica i propri errori ex officio su richiesta, senza esigere, tasse. 6) Errori non rettificabili Nessuna Parte contraente è tenuta ad applicare i commi 1) 2) e 5) agli errori che non possono essere rettificati ai sensi della sua legislazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1999-03-29;102#art-t-12

In sintesi

L'articolo stabilisce che i titolari di marchi o i loro mandatari possono chiedere la correzione di errori presenti nelle registrazioni o nelle domande tramite un'apposita comunicazione scritta o via fax. La richiesta deve indicare il numero della registrazione o domanda, l'errore e la modifica da apportare, potendo raggruppare più pratiche dello stesso titolare se l'errore è identico. L'ufficio competente può richiedere dati identificativi, la redazione in una lingua ammessa, il pagamento di una tassa e prove qualora sussistano ragionevoli dubbi sull'errore. Gli errori commessi direttamente dall'ufficio vengono corretti d'ufficio o su richiesta senza alcuna tassa, mentre restano esclusi gli errori non rettificabili secondo la legislazione nazionale.

Perché esiste questa norma

La norma disciplina e semplifica le procedure per correggere gli errori materiali presenti nelle domande o nelle registrazioni dei marchi e nei relativi registri ufficiali. Essa mira a uniformare le modalità di richiesta tra le Parti contraenti, limitando le formalità e i requisiti che gli uffici possono imporre.

A chi si applica

Si applica ai titolari di registrazioni di marchi, ai richiedenti (depositanti) di domande di marchio, ai loro eventuali mandatari e agli uffici competenti delle Parti contraenti.

Esempio pratico

Un titolare si accorge che nei registri dell'ufficio marchi è stato trascritto con un refuso il proprio indirizzo su due diverse registrazioni di cui è proprietario. Presenta una sola richiesta scritta su formulario indicando entrambi i numeri di registrazione, l'errore e la correzione corretta, pagando l'eventuale tassa se prevista.

Adempimenti e conseguenze

Presentazione di una richiesta scritta (o via fax ove autorizzato) firmata dal titolare o mandatario, redatta nella lingua ammessa dall'ufficio, con indicazione dell'errore, della rettifica e degli estremi identificativi, nonché l'eventuale pagamento di una tassa e l'esibizione di prove su richiesta dell'ufficio in caso di dubbio ragionevole.

Domande frequenti

È possibile presentare una sola richiesta per correggere l'errore su più registrazioni?Sì, è sufficiente una sola richiesta se appartengono allo stesso titolare, l'errore e la rettifica sono identici per ciascuna registrazione e vengono indicati tutti i relativi numeri.
L'ufficio può richiedere delle prove a supporto della richiesta di correzione?Sì, la Parte contraente può esigere la fornitura di prove solo quando l'ufficio può ragionevolmente dubitare che quanto segnalato sia effettivamente un errore.
Si deve pagare una tassa se l'errore è stato commesso direttamente dall'ufficio?No, l'ufficio rettifica i propri errori d'ufficio o su richiesta senza esigere alcuna tassa.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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