Trattato

Art. 4

Mandatario; elezione di domicilio

In vigore dal 22 apr 1999
Mandatario; elezione di domicilio 1) (Mandatari abilitati ad esercitare) Ogni Parte contraente può esigere che ogni mandatario costituito per svolgere una procedura davanti all'ufficio sia abilitato ad esercitare presso lo stesso ufficio. 2) Costituzione obbligatoria del mandatario; elezione di domicilio a) Ogni Parte contraente può esigere che ai fini di una procedura davanti all'ufficio, ogni persona che non ha nè domicilio nè stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio sul suo territorio sia rappresentato da un mandatario. b) Ogni Parte contraente nella misura in cui non esige la costituzione di un mandatario, può, in conformità con il capoverso a), esigere che, ai fini di una procedura davanti all'ufficio, ogni persona che non ha nè domicilio nè stabilimento industriale o commerciale serio ed effettivo sul suo territorio, elegga un domicilio su detto territorio. 3) (Procura) a) Quando una Parte contraente consente o esige che un depositante, un titolare o ogni altra persona interessata sia rappresentata presso l'ufficio da un mandatario, può anche esigere che la costituzione di un mandatario sia effettuata mediante una comunicazione distinta (di seguito denominata "procura") recante il nome e la firma del depositante, del titolare o dell'altra persona a seconda dei casi. b) La procura può applicarsi ad una o più domande, oppure ad una o più registrazioni, che saranno indicate nella procura con riserva di qualunque eccezione allegata dalla persona in qualità di mandatario, oltre che a tutte le domande o registrazioni esistenti o future di questa persona. c) La procura può limitare ad alcuni atti il diritto di agire del mandatario. Ogni Parte contraente può esigere che la procura che conferisce al mandatario il diritto di ritirare una domanda, o di rinunciare ad una registrazione, lo menzioni espressamente. d) Quando una comunicazione è consegnata all'ufficio da una persona che si presenta in tale comunicazione come mandatario ma l'ufficio, al momento del ricevimento della comunicazione, non è in possesso della procura richiesta, la Parte contraente può esigere che la procura sia consegnata all'ufficio entro un termine stabilito, con riserva del termine minimo prescritto nel regolamento di esecuzione. Ogni Parte contraente può disporre che qualora la procura non sia stata fatta pervenire all'ufficio nei termini stabiliti, la comunicazione effettuata da tale persona non avrà alcun effetto. e) Per quanto concerne le condizioni relative alla presentazione ed al contenuto della procura, nessuna Parte contraente può rifiutare gli effetti della procura: i) quando la procura è presentata per iscritto sotto forma cartacea, a condizione che sia compilata, con riserva del comma 4), su un formulario corrispondente al formulario previsto nel regolamento di esecuzione per la procura, ii) quando la Parte contraente autorizza la trasmissione di comunicazioni all'ufficio per fax e la procura viene trasmessa in questo modo, sempre che il documento cartaceo ottenuto mediante questa trasmissione corrisponda, con riserva del comma 4), al formulario di cui al punto i). 4)(Lingua) Ogni Parte contraente può esigere che la procura sia redatta nella lingua o in una delle lingue ammesse dall'ufficio. 5)(Menzione della procura) Ogni Parte contraente può esigere che ogni comunicazione indirizzata all'ufficio da un mandatario ai fini di una procedura davanti all'ufficio, rechi la menzione della procura in virtù della quale il mandatario agisce. 6) Divieto di altre condizioni Nessuna Parte contraente può esigere l'adempimento di requisiti diversi da quelli enunciati ai commi 3) a 5) relativamente agli elementi sottoposti a tali commi. 7) Prove Ogni Parte contraente può esigere che delle prove siano fornite all'ufficio, quando l'ufficio può ragionevolmente dubitare della veridicità di qualsiasi indicazione figurante in una delle comunicazioni di cui ai commi 2) a 5).
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