Trattato
Art. 5
Data di deposito
In vigore dal 22 apr 1999
Data di deposito
1) Condizioni autorizzate a) Con riserva del capoverso b) e del comma 2), una Parte contraente fissa, come data di deposito di una domanda, la data in cui l'ufficio ha ricevuto le indicazioni e gli. elementi di seguito indicati, nella lingua stabilita secondo l'.3.):
i) L'indicazione, esplicita o implicita, che è prevista la registrazione di un marchio;
ii) indicazioni che consentano di stabilire l'identità del depositante;
iii) indicazioni sufficienti per stabilire un contatto per corrispondenza con il depositante o il suo eventuale mandatario;
iv) una riproduzione sufficientemente netta del marchio di cui si chiede la registrazione;
v) la lista dei prodotti o dei servizi per i quali si richiede la registrazione;
vi) quando l'.1)a) xvii) o b) è applicabile, la dichiarazione di cui all'.1 a) xvii) oppure la dichiarazione e la prova di cui all'.1) b), rispettivamente, secondo le norme legislative della Parte contraente;
se tali norme lo prevedono, queste dichiarazioni dovranno essere firmate dal depositante anche se ha un mandatario.
b) Ogni Parte contraente può fissare come data di deposito della domanda la data in cui l'ufficio ha ricevuto anche solo una parte e non la totalità delle indicazioni e degli elementi di cui al capoverso a), ovvero li ha ricevuti in una lingua diversa da quella richiesta secondo l'.3).
2) Condizione supplementare autorizzata è Una Parte contraente può prevedere che nessuna data di deposito sia fissata fin quando le tasse richieste non sono state pagate.
b) Una Parte contraente può applicare la condizione di cui al capoverso a) solo se già applicava tale condizione al momento di divenire parte del presente trattato.
3) Rettifiche e termini Le modalità da seguire per procedere a rettifiche nell'ambito dei commi 1) e 2) ed i termini applicabili in materia sono stabiliti nel regolamento di esecuzione.
4) Divieto di altre condizioni Nessuna Parte contraente può esigere l'adempimento di requisiti diversi da quelli enunciati ai commi 1) e 2) per quanto concerne la data di deposito.
Storico versioni
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