Trattato
Art. 24
Lingue del trattato; firma
In vigore dal 22 apr 1999
Lingue del trattato; firma
1 Testi originali; testi ufficiali a) Il presente trattato è firmato in un unico esemplare originale in lingua francese, inglese, araba, cinese, russa, e spagnola tutti questi testi facenti ugualmente fede.
b) A richiesta di una Parte contraente può essere redatto dal Direttore generale un testo ufficiale in una lingua, non prevista al capoverso a), che è una lingua ufficiale di detta Parte contraente, previa consultazione con la stessa Parte contraente e con ogni altra Parte contraente interessata.
2) Termine per la firma Il presente trattato rimane aperto alla firma presso, la sede dell'organizzazione per un periodo di un anno dopo la sua approvazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1999-03-29;102#art-t-24