Art. 4

In vigore dal 22 apr 1999
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per l'applicazione del protocollo relativo all'intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989 e la cui ratifica è stata autorizzata dalla legge 12 marzo 1996, n. 169, nonché le norme di modifica della legislazione interna allo scopo di adeguarla e di coordinarla con il medesimo protocollo, anche al fine di eliminare una differenza di trattamento per i richiedenti i marchi nazionali. Si applicano i principi e i criteri direttivi di cui all' della citata legge n. 169 del 1996.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1999-03-29;102#art-rd-4

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo