Art. 2
In vigore dal 22 apr 1999
1. Piena ed intera esecuzione è data al trattato di cui all', a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall' del trattato stesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1999-03-29;102#art-rd-2