Art. 1
In vigore dal 22 apr 1999
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il trattato sul diritto dei marchi ed il regolamento di esecuzione, fatti a Ginevra il 27 ottobre 1994.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1999-03-29;102#art-rd-1