Trattato

Art. 21

Riserve

In vigore dal 22 apr 1999
Riserve 1) Tipi speciali di marchi Ogni Stato o organizzazione intergovernativa può dichiarare con una riserva che nonostante l'.1a) e 2)a), le disposizioni degli .1) e 2), 5, 7, 11 e 13 non sono applicabili ai marchi associati, ai marchi difensivi o ai marchi derivati. La riserva deve precisare quale di queste disposizioni si applica. 2) Modalità Ogni riserva formulata ai sensi del comma 1) deve figurare in una dichiarazione che accompagna lo strumento di ratifica del presente trattato, o di adesione e quello depositato dallo Stato o organizzazione intergovernativa regionale che formula questa riserva. 3) Ritiro Ogni riserva fatta ai sensi del comma 1) può essere ritirata in ogni tempo. 4) Interdizione di altre riserve Nessuna altra riserva diversa quella autorizzata al sensi del comma 1) può essere formulata nei confronti del presente trattato.
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urn:nir:stato:legge:1999-03-29;102#art-t-21

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