Art. 7

In vigore dal 24 apr 1999
1. Il Ministero della difesa è designato quale autorità nazionale competente a presentare, per il tramite del Ministro degli affari esteri, al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) le dichiarazioni iniziali e quelle periodiche indicate dall' della convenzione, nonché, a ricevere e formulare le richieste e ad effettuare gli adempimenti previsti dall' della convenzione stessa.
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urn:nir:stato:legge:1999-03-26;106#art-7

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