Art. 3
In vigore dal 24 apr 1999
1. All', comma 1, della legge 29 ottobre 1997, n. 374, dopo le parole: "operazioni di sminamento" sono inserite le seguenti: "e di ricerca di nuove tecnologie a scopo di sminamento e di distruzione delle mine".
2. All' della legge 29 ottobre 1997, n. 374, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis. 1 divieti di cui alla presente legge non si applicano alle attrezzature per la rimozione delle mine ed alle informazioni tecnologiche connesse a scopi umanitari, nonché all'importazione di mine antipersona funzionale esclusivamente alla distruzione delle mine stesse".
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Prourn:nir:stato:legge:1999-03-26;106#art-3