Art. 6

In vigore dal 24 apr 1999
1. I depositi di mine antipersona in dotazione di forze armate della North Atlantic Treaty Organization (NATO) ed esistenti nel territorio nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge, restano, fino al termine stabilito per la loro distruzione dall' della legge 29 ottobre 1997, n. 374, sotto il controllo dei comandi competenti, che possono trasferirli in altra località ove ciò si renda necessario per la loro custodia.
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urn:nir:stato:legge:1999-03-26;106#art-6

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