Art. 5
In vigore dal 24 apr 1999
1. È consentita la cooperazione ad attività militari svolte in un contesto multinazionale, anche con Stati non Parte della convenzione, purchè le attività dei militari italiani siano compatibili con le disposizioni della convenzione.
2. Alle Forze armate di altri Stati che stazionino in Italia in base ad accordi internazionali si applicano le disposizioni della convenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1999-03-26;106#art-5