Art. 4
In vigore dal 24 apr 1999
1. All', comma 1, della legge 29 ottobre 1997, n. 374, le parole da: "diecimila unità" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "ottomila unità e rinnovabile tramite importazione fino ad una quantità non superiore al numero sopra indicato, in deroga a quanto disposto dall', comma 2, della presente legge, destinata esclusivamente all'addestramento in operazioni di sminamento e alla ricerca di nuove tecnologie a scopo di sminamento e di distruzione delle mine".
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Prourn:nir:stato:legge:1999-03-26;106#art-4