Art. 8
LEGGE 18 febbraio 1999, n. 28
In vigore dal 9 mar 1999
(Disposizioni in materia di imposta di registro).
1. All', comma 2, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le parole: "ad eccezione delle operazioni esenti ai sensi dell', primo comma, numeri 8) e 8 bis)" sono sostituite dalle seguenti: "ad eccezione delle operazioni esenti ai sensi dell', numeri 8), 8 bis) e 27 quinquies)".
2. All'articolo 40, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, come modificato dall', comma 5, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, le parole: "ad eccezione delle operazioni esenti ai sensi dell', numeri 8) e 8 bis)" sono sostituite dalle seguenti: "ad eccezione delle operazioni esenti ai sensi dell', numeri 8), 8 bis) e 27 quinquies)".
Nota all':
- Si riporta il testo degli , comma 2, e 40, comma 1, come modificato dall', comma 5, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, così come da ultimo modificati dalla presente legge:
", comma 2. Le scritture private non autenticate sono soggette a registrazione in caso d'uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.
Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non è dovuta a norma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al sesto comma dell' dello stesso decreto ad eccezione delle operazioni esenti ai sensi dell', numeri 8), 8-bis e 27-quinquies), dello stesso decreto".
"Art. 40, comma 1. Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non è dovuta a norma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al sesto comma del successivo , ad eccezione delle operazioni esenti ai sensi dell', numeri 8), 8-bis) e 27-quinquies), dello stesso decreto".
Storico versioni
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