Art. 10

LEGGE 18 febbraio 1999, n. 28

In vigore dal 9 mar 1999
(Interessi per la dilazione di pagamento dell'imposta di successione). 1. All', comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, le parole: "del nove per cento annuo" sono sostituite dalle seguenti: "determinata con decreto del Ministro delle finanze". Nota all': - Si riporta il testo dell', comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, così come da ultimo modificato dalla presente legge: "2. Sugli importi dilazionati sono dovuti, con decorrenza dalla data di concessione della dilazione, gli interessi a scalare nella misura determinata con decreto del Ministro delle finanze".
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