Art. 6

LEGGE 18 febbraio 1999, n. 28

In vigore dal 9 mar 1999
(Redditi da fabbricati). 1. All', comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "all'esercizio del culto," sono inserite le seguenti: "compresi i monasteri di clausura,". Nota all': - Si riporta il testo dell', comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, così come da ultimo modificato dalla presente legge: "3. Non si considerano produttive di reddito, se non sono oggetto di locazione, le unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto, compresi i monasteri di clausura, purchè compatibile con le disposizioni degli della Costituzione, e le loro pertinenze. Non si considerano, altresì, produttive di reddito le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento durante il quale l'unità immobiliare non è comunque utilizzata".
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