Art. 33

LEGGE 18 febbraio 1999, n. 28

In vigore dal 9 mar 1999
(Disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento di uffici finanziari). 1. L' del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'articolo 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, è sostituito dal seguente: ". - 1. Il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari è accertato con decreto del competente direttore generale, regionale o compartimentale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento. Ove tale periodo si protragga oltre quindici giorni, la data a partire dalla quale esso ha avuto inizio è fatta risultare con decreto adottato dai predetti organi da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro quarantacinque giorni dalla data medesima". Nota all': - Il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, reca: "Norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari".
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