Art. 32
LEGGE 18 febbraio 1999, n. 28
In vigore dal 9 mar 1999
(Proroga del termine di soppressione di gestioni fuori bilancio).
1. All'articolo 2, comma 1, della legge 13 marzo 1998, n. 50, dopo le parole: "decreti del Ministro della difesa 5 febbraio 1997, n. 209 e n. 210," sono inserite le seguenti: "nonchè quelli concernenti il Corpo della Guardia di finanza emanati ai sensi dell', commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 1993, n. 559,".
Nota all':
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, della legge 13 marzo 1998, n. 50, recante "Disposizioni per la sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in servizio di controllo del territorio in Sicilia e nella provincia di Napoli e proroga di termini in materia di gestioni fuori bilancio della Difesa", cosi come da ultimo modificato dalla presente legge:
"1. I regolamenti emanati con decreti del Ministro della difesa 5 febbraio 1997, n. 209 e n. 210, nonchè quelli concernenti il Corpo della guardia di finanza emanati ai sensi dell', commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 1993, n. 559, si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1999".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1999-02-18;28#art-32