Art. 34

LEGGE 18 febbraio 1999, n. 28

In vigore dal 9 mar 1999
(Compensi arretrati per i messi comunali). 1. A decorrere dal 27 luglio 1991 e fino all'entrata in vigore della disciplina concernente il riordino dei compensi spettanti ai comuni per la notificazione degli atti a mezzo dei messi comunali su richiesta di uffici della pubblica amministrazione, al comune spetta, ove non corrisposta, la somma di lire tremila per ogni singolo atto dell'Amministrazione finanziaria notificato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1999-02-18;28#art-34

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo