Art. 4
LEGGE 18 febbraio 1999, n. 28
In vigore dal 9 mar 1999
(Esenzione dall'IVA delle prestazioni socio - sanitarie rese in
base a contratti o convenzioni stipulati con enti pubblici).
1. All', numero 27-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la parola: "direttamente" è soppressa.
Nota all':
- Si riporta il testo dell', n. 27-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, recante: "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto", così come da ultimo modificato dalla presente legge:
"27-ter) le prestazioni sociosanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da ONLUS".
Storico versioni
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