Art. 21

LEGGE 18 febbraio 1999, n. 28

In vigore dal 9 mar 1999
(Esonero dall'obbligo di emissione di scontrino o ricevuta fiscale). 1. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, la lettera rr) è sostituita dalla seguente: "rr) le prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande e ogni altra attività non connessa con quella autorizzata;". Nota all': - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettera rr) del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, recante "Regolamento recante norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi", come modificato dalla presente legge: "1. Non sono soggette all'obbligo di certificazione di cui all' le seguenti operazioni: a)-qq) (Omissis); rr) le prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande e ogni altra attività non connessa con quella autorizzata".
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