Art. 24

LEGGE 18 febbraio 1999, n. 28

In vigore dal 9 mar 1999
(Termini di decadenza per l'azione degli uffici in materia di imposta di registro). 1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, al comma 1-bis, riguardante il termine di decadenza per la notifica dell'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta di registro, introdotto dall', comma 135, lettera e), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la parola: "principale" è sostituita dalla seguente: "proporzionale". Nota all': - Si riporta il testo dell'art. 76, comma 1-bis, introdotto dall', comma 135, lettera e), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, così come da ultimo modificato dalla presente legge: "1-bis. L'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta di cui all'art. 52, comma 1, deve essere notificato entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta proporzionale".
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In sintesi

La disposizione interviene sull'articolo 76, comma 1-bis, del testo unico sull'imposta di registro modificando una singola parola. In particolare, stabilisce che l'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta deve essere notificato entro il termine di decadenza di due anni. Questo termine decorre dal pagamento dell'imposta proporzionale, anziché dall'imposta principale.

Perché esiste questa norma

La norma definisce con precisione il momento di decorrenza del termine di decadenza biennale per l'azione di rettifica e liquidazione della maggiore imposta di registro da parte degli uffici finanziari.

A chi si applica

Si applica all'Amministrazione finanziaria/uffici competenti per l'imposta di registro e ai contribuenti soggetti al pagamento dell'imposta di registro proporzionale.

Esempio pratico

Un contribuente effettua il pagamento dell'imposta di registro in misura proporzionale per un atto registrato. L'ufficio finanziario ha a disposizione due anni di tempo, a decorrere da tale pagamento, per notificare l'eventuale avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta dovuta. Trascorso questo biennio, l'ufficio decade dal potere di notificare la rettifica.

Adempimenti e conseguenze

L'ufficio ha l'obbligo di notificare l'avviso di rettifica e di liquidazione entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta proporzionale.

Cosa è cambiato

All'articolo 76, comma 1-bis, del testo unico sull'imposta di registro, la parola 'principale' è stata sostituita con la parola 'proporzionale', legando così la decorrenza della decadenza biennale al pagamento dell'imposta proporzionale.

Domande frequenti

Qual è il termine di decadenza previsto per la notifica dell'avviso di rettifica?L'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta deve essere notificato entro il termine di decadenza di due anni.
Da quale momento decorrono i due anni per la notifica?Il termine di due anni decorre dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento dell'imposta proporzionale.
Quale parola è stata sostituita all'articolo 76, comma 1-bis?La parola 'principale' è stata formalmente sostituita dalla parola 'proporzionale'.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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