Art. 24
LEGGE 18 febbraio 1999, n. 28
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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LEGGE 18 febbraio 1999, n. 28
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La disposizione interviene sull'articolo 76, comma 1-bis, del testo unico sull'imposta di registro modificando una singola parola. In particolare, stabilisce che l'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta deve essere notificato entro il termine di decadenza di due anni. Questo termine decorre dal pagamento dell'imposta proporzionale, anziché dall'imposta principale.
La norma definisce con precisione il momento di decorrenza del termine di decadenza biennale per l'azione di rettifica e liquidazione della maggiore imposta di registro da parte degli uffici finanziari.
Si applica all'Amministrazione finanziaria/uffici competenti per l'imposta di registro e ai contribuenti soggetti al pagamento dell'imposta di registro proporzionale.
Un contribuente effettua il pagamento dell'imposta di registro in misura proporzionale per un atto registrato. L'ufficio finanziario ha a disposizione due anni di tempo, a decorrere da tale pagamento, per notificare l'eventuale avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta dovuta. Trascorso questo biennio, l'ufficio decade dal potere di notificare la rettifica.
L'ufficio ha l'obbligo di notificare l'avviso di rettifica e di liquidazione entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta proporzionale.
All'articolo 76, comma 1-bis, del testo unico sull'imposta di registro, la parola 'principale' è stata sostituita con la parola 'proporzionale', legando così la decorrenza della decadenza biennale al pagamento dell'imposta proporzionale.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.