Capo II
Art. 19
Protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori: criteri di delega .
In vigore dal 27 feb 1999
(Protezione sanitaria della popolazione e dei
lavoratori: criteri di delega).
1. Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per dare organica attuazione alla direttiva 96/29/EURATOM del Consiglio, del 13 maggio 1996, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) definire le misure necessarie ad assicurare, in via generale, la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione, nonché le specifiche misure di protezione da attuare anche per le esposizioni a sorgenti naturali di radiazione e per gli interventi di cui, rispettivamente, ai titoli VII e IX della direttiva 96/29/EURATOM;
b) individuare le altre pratiche di cui all', paragrafo 1, lettera c), della direttiva 96/29/EURATOM, nonché le altre pratiche da sottoporre ad autorizzazione preventiva, ai sensi dell', paragrafo 2, della direttiva 96/29/EURATOM;
c) indicare le pratiche non soggette ad autorizzazione previste dall', paragrafo 3, della direttiva 96/29/EURATOM;
d) fissare i livelli di eliminazione per lo smaltimento, il riciclo o la riutilizzazione ai fini della deroga di cui all', paragrafo 2, della direttiva 96/29/EURATOM.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-02-05;25#art-19