Capo II

Art. 18

Interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità: criteri di delega .

In vigore dal 27 feb 1999
(Interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità: criteri di delega). 1. L'attuazione della direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità, sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) stabilire le condizioni riguardanti il progetto, la costruzione, l'assetto e la gestione delle infrastrutture e del materiale rotabile relativi alle linee ferroviarie italiane, nuove ed esistenti, inserite nella rete transeuropea ad alta velocità, affinché ne sia garantita l'interconnessione e l'interoperabilità con il sistema europeo ad alta velocità, anche quale condizione ai fini dell'accesso alla rete ferroviaria nazionale da parte delle ferrovie comunitarie; per dette linee deve essere fatta salva la coerenza dell'insieme della rete ferroviaria esistente sul territorio nazionale, nonché la validità economica delle disposizioni da adottare; b) indicare gli eventuali casi particolari e le procedure per le richieste di deroga alle specifiche tecniche di interoperabilità (STI); c) prevedere che nei documenti generali o nei capitolati di oneri propri di ogni appalto siano incluse le specifiche tecniche di interoperabilità; d) prevedere che possano essere autorizzati ad espletare le procedure di valutazione della conformità e dell'idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità, o la procedura di verifica "CE" dei sottosistemi, uno o più organismi, aventi almeno i requisiti minimi previsti dall'allegato VII della direttiva 96/48/CE.
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