Capo II

Art. 16

Modifiche all'articolo 40 della legge 24 aprile 1998, n. 128 .

In vigore dal 27 feb 1999
(Modifiche all'articolo 40 della legge 24 aprile 1998, n. 128). 1. All'articolo 40 della legge 24 aprile 1998, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 è aggiunta la seguente lettera: "f-bis) ai fini del calcolo dei requisiti minimi di fatturato previsti dalle lettere precedenti per la concessione del riconoscimento di organizzazioni di produttori e nel rispetto dei volumi minimi di produzione commercializzabile fissati negli allegati 1 e 2 del regolamento (CE) n. 412/97 della Commissione, del 3 marzo 1997, si tiene conto del valore delle produzioni ortofrutticole allo stadio di prodotto trasformato."; b) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Al fine di favorire i processi di aggregazione produttiva e commerciale dei produttori, nelle regioni dove la percentuale della produzione lorda vendibile ortofrutticola controllata dalle organizzazioni di produttori riconosciute al 31 dicembre 1997 è inferiore al 35 per cento, in deroga a quanto previsto dal comma 2 si applicano i parametri minimi previsti dall' del regolamento (CE) n. 412/97 della Commissione, del 3 marzo 1997, relativamente al numero dei produttori ed al fatturato necessari al riconoscimento delle organizzazioni di produttori."; c) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale regime non si applica nelle regioni dove ricorrono le condizioni previste dal comma 7".
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