Capo II

Art. 15

Modifica dell'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 .

In vigore dal 27 feb 1999
(Modifica dell' del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194). 1. Al comma 2 dell' del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) siano trasportati per il percorso meno urbanizzato più breve, nel rispettodelle cautele prescritte in relazione alla natura del prodotto accompagnati dalla documentazione prevista dalle norme vigenti e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e di controllo".
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urn:nir:stato:legge:1999-02-05;25#art-15

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