Capo I
Art. 4
Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare o amministrativa .
In vigore dal 27 feb 1999
(Attuazione di direttive comunitarie in via
regolamentare o amministrativa).
1. L'allegato D elenca le direttive attuate o da attuare mediante regolamento ministeriale da emanare ai sensi dell' della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, o atto amministrativo, nel rispetto del termine indicato nelle direttive stesse. Resta fermo il disposto degli della legge 16 aprile 1987, n. 183.
2. Le amministrazioni competenti informano costantemente la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie sulle fasi dei procedimenti connessi all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, possono inviare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie proposte in merito al contenuto dei provvedimenti da emanare ai sensi del comma 1.
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Prourn:nir:stato:legge:1999-02-05;25#art-4