Capo I
Art. 8
Ulteriore semplificazione degli adempimenti per i voli all'interno dell'Unione europea .
In vigore dal 27 feb 1999
(Ulteriore semplificazione degli adempimenti per i voli
all'interno dell'Unione europea).
1. Le parole del terzo comma dell'articolo 800 del codice della navigazione, da ", purchè gli occupanti" fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: ". Se l'aeromobile è diretto in uno Stato membro che non abbia aderito o non abbia dato attuazione all'Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388, gli occupanti debbono essere in possesso di documenti validi per l'espatrio; di tale circostanza è fatta menzione sul piano di volo".
2. Le parole del terzo comma dell'articolo 805 del codice della navigazione, da ", purchè gli occupanti" fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: ". Se l'aeromobile proviene da uno Stato membro che non abbia aderito o non abbia dato attuazione all'Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388, gli occupanti debbono essere in possesso di documenti validi per l'ingresso in Italia; di tale circostanza è fatta menzione sul piano di volo".
3. All'articolo 7-bis del decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, è aggiunto il seguente comma:
"1-bis. La disposizione del comma 1 si applica anche per i voli aventi come destinazione, senza scalo intermedio, uno Stato che applichi l'Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388, a condizione di reciprocità e purchè non vi ostino gli Stati il cui spazio aereo venga attraversato".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1999-02-05;25#art-8