Capo I

Art. 7

Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie .

In vigore dal 27 feb 1999
(Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie). 1. Il Governo è autorizzato ad emanare, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell', entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici compilativi delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite con la presente legge per il recepimento di direttive comunitarie, coordinando le norme legislative vigenti nelle stesse materie ed apportandovi le integrazioni e modificazioni necessarie al predetto coordinamento.
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