Capo I

Art. 9

Disposizioni in materia di marcatura CEE e modifiche all'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52

In vigore dal 27 feb 1999
(Disposizioni in materia di marcatura CEE e modifiche all'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52) 1. Il comma 1 dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è sostituito dal seguente: "1. Le spese relative alle procedure di certificazione e/o attestazione per l'apposizione della marcatura CE, previste dalla normativa comunitaria, nonché quelle conseguenti alle procedure di riesame delle istanze presentate per le stesse finalità, sono a carico del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nell'Unione europea". 2. Al comma 2 dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, tra la parola: "relative" e le parole: "all'autorizzazione" sono inserite le seguenti: "alle procedure finalizzate". 3. Il comma 6 dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è sostituito dal seguente: "6. I decreti di cui al comma 4 sono emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di recepimento delle direttive che prevedono l'apposizione della marcatura CE; trascorso tale termine, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; le amministrazioni inadempienti sono tenute a fornire i dati di rispettiva competenza". 4. Alle disposizioni di recepimento delle direttive comunitarie che prevedono l'apposizione della marcatura CE si applica l'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, come modificato dai commi 1, 2 e 3.
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