AccordoTitolo VI

Art. 45

Cooperazione industriale

In vigore dal 16 mag 1998
Cooperazione industriale 1. La cooperazione è tesa a promuovere, in particolare: - lo sviluppo di contatti commerciali tra operatori economici di entrambe le parti; - la partecipazione comunitaria alle iniziative prese dalla Repubblica di Uzbekistan per ristrutturare la propria industria; - il miglioramento dell'organizzazione gestionale; - lo sviluppo della qualità dei prodotti industriali; - lo sviluppo di una produzione efficiente e della capacità di trasformazione nel settore delle materie prime; - la definizione di norme e di prassi commerciali adeguate, inclusa la commercializzazione dei prodotti; - la tutela dell'ambiente; - la conversione della difesa; - la formazione del personale incaricato della gestione. 2. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle regole di concorrenza comunitarie applicabili alle imprese.
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urn:nir:stato:legge:1998-04-23;149#art-a-45

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