Accordo›Titolo V
Art. 42
In vigore dal 16 mag 1998
1. Le Parti riconoscono che il ravvicinamento della legislazione attuale e futura della Repubblica di Uzbekistan a quella della Comunità è fondamentale per il consolidamento dei vincoli economici tra le Parti. La Repubblica di Uzbekistan si adopererà al fine di rendere la propria legislazione progressivamente compatibile con quella della Comunità.
2. Il ravvicinamento delle legislazioni si estenderà in particolare ai seguenti settori: legislazione doganale, diritto societario, legislazione bancaria e legislazione su altri servizi finanziari, conti societari e imposizione delle società, proprietà intellettuale, tutela dei lavoratori sul posto di lavoro, regole di concorrenza, inclusi gli aspetti connessi e le pratiche che incidono sugli scambi, commesse pubbliche, tutela della salute e della vita di esseri umani, animali e piante, ambiente, di tutela dei consumatori, imposizione indiretta, norme e standard tecnici, normativa nucleare, trasporti e telecomunicazioni.
3. La Comunità fornisce alla Repubblica di Uzbekistan l'assistenza tecnica necessaria per l'applicazione di queste misure, che può comprendere, tra l'altro:
- scambi di esperti;
- la tempestiva comunicazione delle informazioni, in particolare riguardo alla legislazione pertinente;
- l'organizzazione di seminari;
- formazione del personale coinvolto nell'elaborazione e nell'attuazione della legislazione;
- ausilio alla traduzione della normativa comunitaria nei settori corrispondenti.
4. Le Parti si consultano sulle modalità per applicare in maniera concertata le rispettive leggi in materia di concorrenza nei casi in cui queste incidono sugli scambi commerciali.
Storico versioni
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