AccordoTitolo VI

Art. 43

In vigore dal 16 mag 1998
1. La Comunità e la Repubblica di Uzbekistan istituiscono una cooperazione economica per favorire il processo di riforma e di rilancio dell'economia nonché lo sviluppo sostenibile della Repubblica di Uzbekistan. Tale cooperazione rafforzerà e svilupperà i vincoli economici esistenti a vantaggio di entrambe le Parti. 2. Le politiche e le altre misure saranno intese a provocare riforme economiche e sociali e la ristrutturazione del sistema economico nella Repubblica di Uzbekistan, in funzione delle esigenze di uno sviluppo sociale sostenibile e armonioso; esse comprenderanno anche considerazioni di carattere ambientale. 3. A tal fine la cooperazione si concentrerà in particolare nei seguenti settori: sviluppo economico e sociale, sviluppo delle risorse umane, sostegno alle imprese (compresi privatizzazione, investimenti e sviluppo dei servizi finanziari), agricoltura e settore alimentare, energia e sicurezza nucleare civile, trasporti, turismo, servizi postali e telecomunicazioni, tutela dell'ambiente e cooperazione regionale. 4. Si rivolge particolare attenzione alle misure in grado di incoraggiare la cooperazione regionale. 5. Se del caso, la Comunità può fornire assistenza tecnica per la cooperazione economica e le altre forme di cooperazione previste dal presente accordo tenendo conto del regolamento del Consiglio relativo all'assistenza tecnica a favore degli Stati indipendenti, delle priorità concordate nel programma indicativo per l'assistenza tecnica della Comunità alla Repubblica di Uzbekistan e delle procedure stabilite per il suo coordinamento ed attuazione.
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