Accordo›Titolo VI
Art. 48
Cooperazione in materia di standards e di valutazione della conformità
In vigore dal 16 mag 1998
Cooperazione in materia di standards e di valutazione della conformità
1. Le Parti cooperano per favorire l'allineamento con i criteri, i principi e gli orientamenti seguiti a livello internazionale in materia di qualità. Le diverse azioni in questo campo agevoleranno il reciproco riconoscimento a livello di valutazione della conformità oltre a migliorare la qualità dei prodotti uzbeki.
2. A tal fine, le Parti cercano di cooperare per progetti di assistenza tecnica tesi a:
- promuovere una cooperazione appropriata con le organizzazioni e le istituzioni specializzate del settore;
- favorire il ricorso alle normative tecniche della Comunità e l'applicazione delle norme e delle procedure europee in materia di standards di valutazione della conformità;
- mettere in comune l'esperienza e le informazioni tecniche in materia di gestione della qualità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-04-23;149#art-a-48