Accordo
Art. 41
In vigore dal 16 mag 1998
1. A norma delle disposizioni del presente articolo e dell'allegato V, la Repubblica di Uzbekistan continua a migliorare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale al fine di garantire, entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore dell'accordo, un livello di protezione analogo a quello esistente nella Comunità, prevedendo anche strumenti efficaci per l'attuazione di tali diritti.
2. Entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore del presente accordo, la Repubblica di Uzbekistan aderirà alle convenzioni multilaterali sui diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale menzionati al paragrafo 1 dell'allegato V di cui gli Stati membri sono parti o che vengono applicate de facto dagli Stati membri, secondo le pertinenti disposizioni di dette convenzioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-04-23;149#art-a-41