Convenzione

Art. 5

PRESENTAZIONE DEI RAPPORTI.

In vigore dal 5 feb 1998
. PRESENTAZIONE DEI RAPPORTI. Ciascuna Parte Contraente presenterà per riesame, prima di ciascuna delle riunioni di cui all', un rapporto sui provvedimenti adottati per soddisfare ciascuno degli obblighi enunciati nella presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1998-01-19;10#art-c-5

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