Convenzione
Art. 5
5 / 35PRESENTAZIONE DEI RAPPORTI.
In vigore dal 5 feb 1998
. PRESENTAZIONE DEI RAPPORTI.
Ciascuna Parte Contraente presenterà per riesame, prima di ciascuna delle riunioni di cui all', un rapporto sui provvedimenti adottati per soddisfare ciascuno degli obblighi enunciati nella presente Convenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1998-01-19;10#art-c-5