Convenzione

Art. 2

DEFINIZIONI

In vigore dal 5 feb 1998
. DEFINIZIONI Ai fini della presente Convenzione: i) Per "impianto nucleare" si intende, per quanto riguarda ciascuna Parte Contraente, ogni centrale nucleare di potenza, a scopo pacifico, fissa, sotto la sua giurisdizione, compresi gli impianti di stoccaggio, di lavorazione di materiali radioattivi che si trovano sullo stesso sito e che sono direttamente connessi all'esercizio della centrale nucleare. Tale centrale cessa di essere un impianto nucleare quando tutti gli elementi di combustibile nucleare siano stati estratti definitivamente dal nocciolo del reattore ed immagazzinati in maniera sicura, in conformità con procedure approvate, ed un programma di disattivazione sia stato concordato con l'organismo di regolamentazione. ii) Per "organismo di regolamentazione" si intende, per ciascuna Parte Contraente, uno o più organismi da quest'ultima investiti della facoltà giuridica di rilasciare autorizzazioni e di elaborare la normativa relativa alla localizzazione, alla progettazione, alla costruzione, all'avviamento, all'esercizio o alla disattivazione degli impianti nucleari. iii) Per "autorizzazione" si intende ogni atto autorizzativo rilasciato al richiedente dall'organismo di regolamentazione, che conferisce responsabilità per la localizzazione, la progettazione, la costruzione, l'avviamento, l'esercizio o la disattivazione di un impianto nucleare.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1998-01-19;10#art-c-2

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