Convenzione
Art. 1
OBIETTIVI
In vigore dal 5 feb 1998
Traduzione non ufficiale
CONVENZIONE SULLA SICUREZZA NUCLEARE
PREAMBOLO
LE PARTI CONTRAENTI
i) consapevoli dell'importanza per la Comunità internazionale di assicurarsi che l'uso dell'energia nucleare sia sicuro, ben regolamentato e corretto da un punto di vista ambientale;
ii) ribadendo la necessità di continuare a dare impulso ad un elevato livello di sicurezza nucleare nel mondo intero;
iii) ribadendo che la responsabilità della sicurezza nucleare spetta allo Stato nella cui giurisdizione ricade un impianto nucleare;
iv) desiderando dare impulso ad una efficace cultura della sicurezza nucleare;
v) consapevoli che gli incidenti negli impianti nucleari potrebbero avere conseguenze transfrontaliere;
vi) tenendo conto della Convenzione sulla protezione fisica delle materie nucleari, della Convenzione sulla pronta notifica di un incidente nucleare e della Convenzione sull'assistenza in casi di incidenze nucleare e di emergenza radiologica;
vii) considerando che la presente Convenzione comporta l'impegno di applicare principi fondamentali di sicurezza per gli impianti nucleari piuttosto che norme di sicurezza dettagliate e che, in materia di sicurezza, esistono linee-guida definite a livello internazionale che vengono periodicamente riviste e che possono dunque fornire indicazioni sui mezzi più aggiornati per ottenere un elevato livello di sicurezza;
viii) considerando che la presente Convenzione comporta l'impegno di applicare principi fondamentali di sicurezza per gli impianti nucleari piuttosto che norme di sicurezza dettagliate e periodicamente riviste e che possono dunque fornire indicazioni sui mezzi più aggiornati per ottenere un elevato livello di sicurezza;
ix) affermando la necessità di intraprendere rapidamente l'elaborazione di una convenzione internazionale sulla sicurezza della gestione dei rifiuti radioattivi, non appena il processo in corso per sviluppare i principi fondamentali per la sicurezza della gestione dei rifiuti radioattivi avrà prodotto un ampio accordo internazionale;
x) riconoscendo l'utilità di proseguire il lavoro tecnico connesso alla sicurezza di altre fasi del ciclo del combustibile nucleare e che tale lavoro può, col tempo, facilitare lo sviluppo dei protocolli internazionali attuali o futuri;
HANNO CONVENUTO quanto segue:
. OBIETTIVI
Gli obiettivi della presente convenzione sono:
i) conseguire e mantenere un elevato livello di sicurezza nucleare nel mondo intero grazie al miglioramento delle misure nazionali e della cooperazione internazionale, includendo, ove appropriato, la cooperazione tecnica in materia di sicurezza;
ii) istituire e mantenere, negli impianti nucleari, difese efficaci contro i potenziali rischi radiologici, in modo da proteggere gli individui, la società e l'ambiente dagli effetti nocivi delle radiazioni emesse da questi impianti;
iii) Per "autorizzazione" si intende ogni atto autorizzativo rilasciato al richiedente dall'organismo di regolamentazione, che conferisce responsabilità per la localizzazione, la progettazione, la costruzione, l'avviamento, l'esercizio o la disattivazione di un impianto nucleare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1998-01-19;10#art-c-1