Convenzione

Art. 10

PRIORITÀ ALLA SICUREZZA

In vigore dal 5 feb 1998
. PRIORITÀ ALLA SICUREZZA Ciascuna Parte Contraente intraprenderà le azioni appropriate per assicurare che tutte le organizzazioni che svolgono attività direttamente attinenti agli impianti nucleari stabiliscano strategie che attribuiscano la dovuta priorità alla sicurezza nucleare.
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urn:nir:stato:legge:1998-01-19;10#art-c-10

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