Convenzione
Art. 10
PRIORITÀ ALLA SICUREZZA
In vigore dal 5 feb 1998
. PRIORITÀ ALLA SICUREZZA
Ciascuna Parte Contraente intraprenderà le azioni appropriate per assicurare che tutte le organizzazioni che svolgono attività direttamente attinenti agli impianti nucleari stabiliscano strategie che attribuiscano la dovuta priorità alla sicurezza nucleare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1998-01-19;10#art-c-10