Convenzione

Art. 15

PROTEZIONE RADIOLOGICA

In vigore dal 5 feb 1998
. PROTEZIONE RADIOLOGICA Ciascuna Parte Contraente intraprenderà le azioni appropriate affinché in normali condizioni di funzionamento l'esposizione dei lavoratori e della popolazione alle radiazioni ionizzanti causata da un impianto nucleare sia mantenuta al livello più basso, ragionevolmente ottenibile, e che nessun individuo venga esposto a dosi di radiazione superiori ai limiti stabiliti a livello nazionale.
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urn:nir:stato:legge:1998-01-19;10#art-c-15

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