Convenzione
Art. 18
PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE
In vigore dal 5 feb 1998
. PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE
Ciascuna Parte Contraente intraprenderà le azioni appropriate affinché:
i) la progettazione e la costruzione di un impianto nucleare preveda diversi livelli e metodi di protezione affidabili (difesa in profondità) contro il rilascio di materiali radioattivi, ai fini di prevenire gli incidenti e di attenuare le conseguenze radiologche qualora dovessero accadere;
ii) le tecnologie utilizzate per la progettazione e la costruzione di un impianto nucleare siano provate dall'esperienza o qualificate da prove o da analisi;
iii) la progettazione di un impianto nucleare consente un esercizio affidabile, stabile ed agevolmente controlabile, tenendo debitamente conto dei fattori umani e dell'interfaccia uomo-macchina.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-01-19;10#art-c-18